Secondo il Tribunale di Padova "innestare un tubo che scarica la condensa del condizionatore in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune"
Il Tribunale di Padova, Sezione Civile, con la sentenza n. 352 del 22 febbraio 2011, ha chiarito che comporta una modifica della cosa comune (muro perimetrale comune e pluviale condominiale), l’apertura di un foro nel muro perimetrale comune per consentire ad un tubo corrugato del diametro di 2 cm circa, con un percorso pseudo orizzontale di circa 75 cm, di innestarsi entro un pluviale condominiale. Più precisamente, si legge nel procedimento in esame, che “il tubo corrugato inizia in corrispondenza di un punto predisposto per un eventuale futuro split di condizionamento, collocato nella parte alta di una parete interna e quindi correndo incassato dentro quest’ultima e successivamente al di sotto del massetto/pavimento esistenti, raggiunge l’esterno”. Tuttavia mentre in relazione al muro perimetrale si ritiene che la modifica sia conforme alla destinazione di quest’ultimo, con riguardo al pluviale condominale i giudici hanno ravvisato una modifica illegittima, in quanto innestare un tubo che scarica la condensa del condizionatore in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune che è quella e solo quella, di scaricare le acque meteoriche. Sulla base delle considerazioni fatte, il Tribunale di Padova ha così dichiarato illegittimo l’innesto del tubo che scaricava liquidi di altra provenienza (nel caso di specie domestica), indipendentemente dalla loro composizione, e condannato il condominio a rimuoverlo.




