Il Tar Sicilia, Sezione III, ha chiarito che “non può parlarsi di abuso edilizio nei confronti di un’attività consistente nell’installazione di un condizionatore d’aria, trattandosi di attività di impianto di uno strumento assolutamente coerente con l’uso normale dell’immobile. Ne consegue la illegittimità dell’ordinanza con la quale il Comune ha disposto la rimozione di un condizionatore d’aria, collocato sulla parete esterna di un fabbricato”. In tal senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato, con una sentenza in cui i giudici hanno sottolineato come “un piccolo impianto di climatizzazione non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio tale da determinare un apprezzabile mutamento”. Si tratterebbe pertanto, di opere non sono soggette a controllo urbanistico e per la cui realizzazione non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio. Conforme anche l’orientamento della Cassazione che ha più volte affermato il divieto di installare climatizzatori di grandi dimensioni perché lesivi del decoro architettonico, inteso come l’insieme di linee e strutture che caratterizzano l’edificio dotandolo di una determinata fisionomia armonica.





